PDL interventi a favore della concorrenza nei consorzi
Il 17 giugno 2015, insieme ai colleghi BUSTO Mirko; DAGA Federica; DE ROSA Massimo Felice; MANNINO Claudia; MICILLO Salvatore; TERZONI Patrizia; ZOLEZZI Alberto, ho presentato come primo firmatario questa proposta di legge di Modifica all’art. 221, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale. Questa proposta di legge vuole incentivare i sistemi autonomi che operano per la raccolta dei rifiuti da imballaggio, contro quello che è il monopolio del CONAI (Consorzio nazionale imballaggi).
In base al principio comunitario “chi inquina paga”, il Testo Unico Ambientale prevede due regole:
1) da un lato, che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi conseguano gli obiettivi finali di riciclaggio e recupero dei rifiuti d’imballaggio, assumendosi i costi della raccolta differenziata, del ritiro, del riutilizzo, del recupero e del riciclaggio di tutti i rifiuti d’imballaggio, che non devono ricadere sui consumatori;
2) dall’altro, ha disposto una stretta collaborazione e vigilanza della pubblica amministrazione.
Con questa proposta di legge che tende ad eliminare l’obbligatorietà di acquisire al recupero esclusivamente i propri imballaggi, si vorrebbe consentire ai sistemi autonomi di usufruire delle medesime regole ed obiettivi di riciclo e recupero riconosciute alle filiere CONAI, nonché di recuperare e avviare al riciclo un numero elevato di rifiuti d’imballaggio a tutto vantaggio dell’ambiente, della salute umana e di quell’economia circolare che è l’obiettivo centrale della legislazione ambientale comunitaria. Inoltre, si favorirebbe la concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, facilitando le imprese nell’organizzazione alternativa al sistema CONAI e incrementando la necessità di nuovi posti di lavoro nell’ambito della gestione dei rifiuti.
Qui il testo della proposta:
PROPOSTA DI LEGGE per incentivazione dei sistemi autonomi – rifiuti da imballaggio : VIGNAROLI ed altri: “Modifica all’articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio da parte dei produttori” (3185)
Modifica all’art. 221, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale.
ONOREVOLI COLLEGHI! – Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina nella parte IV, titolo II, la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti. L’intera struttura della gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggi è stata improntata dal nostro legislatore su base consortile, in virtù delle materie prime che costituiscono gli imballaggi, distinguendo pertanto tra flussi domestici primari ( gestiti generalmente dai Comuni) e flussi non domestici secondari-terziari ( gestiti dai produttori ed utilizzatori in un circuito diverso).
L’apparato si fonda dunque sul principio della responsabilità condivisa dei produttori ed utilizzatori per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio generati dal consumo dei loro prodotti ed è caratterizzato da una ripartizione di competenze tra quest’ultimi e la pubblica amministrazione.
Difatti, in virtù del principio comunitario “chi inquina paga”, il Testo Unico Ambientale ha previsto coerentemente da un lato, che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi conseguano gli obiettivi finali di riciclaggio e recupero dei rifiuti d’imballaggio, assumendosi i costi della raccolta differenziata, del ritiro, del riutilizzo, del recupero e del riciclaggio di tutti i rifiuti d’imballaggio, che non devono ricadere sui consumatori, e dall’altro, ha disposto, visti gli interessi generali perseguiti, una stretta collaborazione e vigilanza della pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 221 del dlgs 152/2006, ai produttori d’imballaggi spettano specifici compiti quali il ritiro dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari provenienti dalla raccolta differenziata pubblica; la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari presso piattaforme private e da ultimo l’attività di recupero e riciclaggio degli imballaggi usati.
A tal fine, il sistema imprenditoriale di gestione dei rifiuti d’imballaggio, si articola su due livelli, il primo presidiato dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) le cui funzioni sono disciplinate dall’art. 224 del Testo Unico Ambientale (di cui si auspica una necessaria e definitiva rivisitazione), il secondo occupato dai Consorzi di filiera (regolati dagli art. 221, comma 3, lett. b e dall’art. 223) e dai c.d. sistemi autonomi che possono organizzare l’attività di raccolta, riutilizzo, ritiro, recupero e riciclaggio dei propri imballaggi( art. 221, comma 3, lett. a) ed anche predisporre un sistema autosufficiente di restituzione di quest’ultimi ( art. 221, comma 3, lett.c) .
Dunque il legislatore ha previsto la possibilità per i produttori d’imballaggi di non aderire al sistema Conai-Consorzi di Filiera realizzando le attività di raccolta, recupero e riciclaggio attraverso una delle due modalità alternative contemplate dall’art. 221, comma 3 del dlgs 152/2006.
In particolare, al comma 3, viene specificato appunto che per soddisfare gli obblighi di riciclaggio e recupero nonché gli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio su superfici private, i produttori possono alternativamente :
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’art. 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che e’ stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalita’ di cui ai commi 5 e 6.
La norma ammette pertanto che possano nascere nuovi sistemi, anche consortili, creati dai produttori di imballaggi per la raccolta ed il riciclo dei rifiuti d’imballaggio, purché l’attività venga svolta sull’intero territorio nazionale ed i materiali recuperati siano costituiti da propri imballaggi debitamente sottoposti a marcatura.
Andando per ordine è bene ricordare che la lettera a) del comma 3 dell’art. 221, fu dapprima modificata dall’art. 2, comma 30 ter, lett. a ) del dlgs n.4/2008 e poi così sostituita dall’art. 26, comma 1, lett. a) del d.l. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita) convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
Lo scopo della modifica al testo previgente, era quello di garantire che i servizi fossero prestati al miglior prezzo possibile dai produttori d’imballaggi. Il provvedimento del legislatore si era infatti reso necessario a seguito dell’intervento dell’Antitrust avvenuto con atto di segnalazione n. 500 del 24 febbraio 2009 e con Indagine conoscitiva n.26 del 3 luglio 2008.
Di sicuro, novellando il comma 3, lett. a) dell’art.221, si è compiuto un primo passo, non arrivando però all’obiettivo perseguito dal legislatore ovvero rendere il settore maggiormente libero ed effettivamente concorrenziale.
La prassi di questi anni, ha infatti dimostrato le difficoltà incontrate dai sistemi autonomi nell’intercettazione dei propri imballaggi prodotti ed immessi nel mercato. La marcatura e la conseguente ripresa dei propri imballaggi è risultata inoltre decisamente onerosa per la competitività e sopravvivenza stessa dei sistemi autonomi.
Dunque con la presente proposta di legge che tende alla riformulazione della lett. a), comma 3 dell’art.221 del Dlgs 152/2006, eliminando l’obbligatorietà di acquisire al recupero esclusivamente i propri imballaggi, si consentirebbe ai sistemi autonomi di usufruire delle medesime regole ed obiettivi di riciclo e recupero riconosciute alle filiere Conai, nonché di recuperare e avviare al riciclo un numero elevato di rifiuti d’imballaggio a tutto vantaggio dell’ambiente, della salute umana e di quell’economia circolare quale obiettivo centrale della legislazione ambientale comunitaria.
Oltre ciò si favorirebbe la concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, facilitando altresì le imprese nell’organizzazione alternativa al sistema CONAI, incrementando enormemente la necessità di nuovi posti di lavoro nell’ambito della gestione dei rifiuti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art.1
(Modifica all’art. 221 comma 3, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale, e successive modificazioni”)
L’art.221, comma 3 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così modificato: “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva la gestione dei rifiuti d’imballaggio di analoga tipologia, impiego e materiale sull’intero territorio nazionale.