Depositata legge rifiuti 2.0 del M5S

Depositata legge rifiuti 2.0 del M5S

E’ stata depositata il  4.02.15  la PRIMA PROPOSTA ORGANICA SUI RIFIUTI/ M5S, di cui sono il primo firmatario, ma che é il frutto di un LAVORO DI SQUADRA iniziato due anni fa.
Riunioni, audizioni, collaborazioni, confronto di idee e dialogo costruttivo… E’ stata una bella esperienza umana e politica, per cui ringrazio i miei colleghi  ed, in particolare,  i collaboratori che  hanno dato costantemente il loro fondamentale contributo.

tavolo rifiuti 2.0

Nello specifico, ringrazio  i collaboratori Valeria Allegro, Lucia Cuffaro, Angelo Capobianco,  Luca Roggi, Claudia Vellusi, Augusto De Santis, Gabriele Santarelli, Cristiana Gallinoni, Lorenzo Carrozza, Massimiliano Jervolino, e i funzionari legislativi  Luigi Micheli, Donatella Mangani e Tullio Berlenghi, nonchè i molti esperti del settore che abbiamo interpellato.

Con questa  legge abbiamo cercato di apportare miglioramenti a tutta la normativa ambientale, favorendo la sostenibilità ed una più ampia offerta occupazionale; infatti sono attesi circa 190.000 posti di lavoro da una filiera virtuosa  che punta più al riciclo/recupero di materia che all’eliminazione  dei rifiuti, rispettando quelle che sono le direttive  europee. Ecco una frase chiave di questa legge : “Recuperare materia significa risparmiare più energia di quanta se ne produca bruciandola. Non ci sono materiali nel rifiuto urbano che devono essere necessariamente avviati ad incenerimento; se i rifiuti non sono recuperabili si deve tentare di produrli diversamente”.

A breve, questa proposta di legge sarà su LEX, per raccogliere tutti i vostri suggerimenti;  toccherà a voi cittadini dare anche il vostro contributo, per mettere in pratica quella meravigliosa intelligenza collettiva, che è alla base del nostro Movimento!

Questo  è il  link istituzionale  su cui potrete poi seguire l’iter  completo della legge e questo é il link di Open Parlamento.

Di seguito, pubblico il testo integrale della proposta di legge «Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi originati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coesione sociale» (2863).

PROPOSTA DI LEGGE

 Rifiuti 2.0: Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 per una virtuosa gestione dei prodotti e dei rifiuti originati da essi in un’ottica di sostenibilità ambientale e coesione sociale

d’iniziativa dei deputati

VIGNAROLI, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI

 

Onorevoli colleghi!-La gestione dei rifiuti solidi urbani presenta ancora molte criticità nel nostro paese, sia sul versante ambientale, sociale che economico; il fallimento del modello di gestione mediante discariche e recupero energetico “speculativo” si sta traducendo nel repentino esaurimento delle discariche, in costi insostenibili dell’energia (a minimo indice di ritorno energetico) e in elevati costi sanitari.

La priorità sottesa ad una strategia efficace in tema rifiuti consiste nel ridurre i rifiuti a monte ma poco si è fatto su questo fronte. ridurre i rifiuti significa produrre meno e questa scelta coraggiosa, ma inevitabile per la sostenibilità, va contro le logiche di mercato e rischia di rimanere solo uno slogan se non si introducono obblighi e leve fiscali per spingere le industrie a non produrre imballaggi e beni inutili o poco durevoli.
La seconda priorità è il riciclo di tutto quel rifiuto che non riusciamo a non produrre. la percentuale di raccolta differenziata non è un parametro sufficiente. spesso il singolo comune può cambiare il calcolo di questa percentuale attraverso l’assimilazione, ma sopratutto la percentuale di rd è un parametro quantitativo (ancor di più se non supportato da una impiantistica e mercato adeguati) che non indica quanta materia prima sia effettivamente ottenuta dal riciclo della stessa (al netto degli scarti e del recupero energetico). il mercato del riciclo, a differenza di quello di recupero energetico, non è adeguatamente sostenuto e liberalizzato da parte dello stato.  Basti pensare che se oggi entrasse in vigore la direttiva europea dell’economia circolare noi dovremmo triplicare il recupero di materia dalla plastica raccolta (purtroppo prevalentemente incenerita) per rientrare in quei parametri di recupero materia di cui sopra.

Come noto, fanalino di coda delle indicazioni europee della gestione dei rifiuti sono il recupero energetico e lo smaltimento in discarica. Su quest’ultimo si è già detto tutto. L’Italia in molte regioni ha da sempre puntato all’interramento tal quale dei rifiuti indifferenziati. Un serio pretrattamento meccanico-biologico del’indifferenziato può limitare drasticamente gli effetti negativi di una discarica, sia in termini quantitativi che qualitativi. Siamo convinti che finalizzare questo pretrattamento alla separazione e stabilizzazione dell’umido indifferenziato e al recupero di materia secca (metalli e plastiche in primis) da avviare al riciclo renda tollerabile il ricorso residuale alla discarica che sarà sempre meno frequente attraverso la corretta applicazione dei principi sopra elencati.

In relazione al penultimo gradino delle gerarchie europee, ovvero il recupero energetico sono necessarie alcune osservazioni. Al pari delle discariche riteniamo che gli inceneritori (bonariamente chiamati termovalorizzatori, termoutilizzatori e chi più ne ha più ne metta) condizionino e pregiudichino le due nostre priorità (riciclo e riduzione).
Tralasciando gli allarmanti effetti negativi sulla salute e sull’ ambiente (principio di conservazione della massa, la combustone non elimina il rifiuto ma lo moltiplica in varie forme) degli inceneritori (compresi quelli di ultima generazione che alzando le temperature in gioco producono sì meno diossina ma altri inquinanti sotto forma di nanoparticelle più piccole e di difficile gestione) vogliamo sottolineare il seguente aspetto: gli inceneritori hanno bisogno di grandi investimenti e per il rientro economico, incentivi o meno, hanno bisogno di un quantitativo minimo e costante di rifiuti da bruciare per decenni condizionando tutto il ciclo dei rifiuti ed hanno bisogno di rifiuti ad alto potere calorifico, spesso materiale riciclabile come la plastica.
L’incentivazione a produrre energia dai rifiuti sottrae risorse quindi al recupero di materia (attualmente non incentivato) e alla riduzione del rifiuto.

Recuperare materia significa risparmiare più energia di quanta se ne produca bruciandola. Non ci sono materiali nel rifiuto urbano che devono essere necessariamente avviati ad incenerimento; se non i rifiuti non sono recuperabili si deve tentare di produrli diversamente.
Al fine di sottolineare come il binomio energia-rifiuti sia pericolosa fonte di distorsione e di speculazione possiamo citare l’esplosione di richieste di impianti a biogas al pari di come avveniva anni fa per gli inceneritori. Caratteristica di questi impianti è quella di essere sovradimensionati. Questo aspetto significa che c’e’ una corsa al business di produzione di biogas attraverso impianti a digestione anaerobica a discapito dei più economici e modulari impianti aerobici. Tale sovradimensionamento porterà a mettere in ingresso non solo organico differenziato ma anche indifferenziato e altri fanghi inquinati visto che l’obiettivo è la produzione di energia e non certo la produzione di compost di qualità. I fanghi in uscita sono comunque un rifiuto e potenzialmente inquinato di metalli pesanti.

Il recupero energetico mediante digestione anerobica al momento sta assumendo, pertanto, caratteristiche di speculazione incontrollata, con l’utilizzo di additivi chimici per velocizzare i processi di produzione del biogas, con l’utilizzo di cloruri per preservare l’impiantistica dai danni da ammoniaca, che mescolandosi alla componente organica determinano l’emissione di diossine durante la combustione del biogas. pertanto, tale produzione energetica dovrebbe essere decisamente residuale e oggetto di monitoraggio e ricerca, anche per gli elevatissimi costi di estrazione energetica (secondo la statunitense energy information administration il costo per l’estrazione energetica da rifiuti è superiore di 10 volte a quella dal sole mediante pannelli fotovoltaici classici).

Tanto premesso, il nostro Paese registra la presenza di modelli comunali decisamente virtuosi di gestione dei rifiuti, dove la raccolta differenziata (RD) ha superato il 90%, sebbene queste esperienze fatichino ad imporsi, in parte per la presenza di attori patologici nella filiera: aziende legate alle ecomafie, aziende che si dedicano alla speculazione in questo settore, spesso in relazione con  amministrazioni pubbliche e/o con società partecipate; in parte per il parziale cambiamento culturale che, se da un lato, ha consentito di ottenere importanti risultati nell’adesione alla RD, dall’altra resta ancorato a un modello consumistico di acquisto e gestione dei beni, dagli alimenti ai pannolini, ad un utilizzo di prodotti monouso o comunque di durata limitata si segnala, in particolare, lo spreco di enormi quantità di alimenti e la lentezza nell’adesione a modelli di autogestione del rifiuto umido, quando le compostiere domiciliari o condominiali sono sempre più performanti e impedirebbero l’accumulo della principale fonte di percolato in discarica o fenomeni di fermentazione di difficile gestione con produzione incontrollata di batteri nel caso dell’accumulo in impianti industriali o di digestione anaerobica. Per affrontare puntualmente tutti gli aspetti citati è stata necessaria una revisione pressoché integrale e organica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel tentativo di creare un codice ambientale del movimento 5 stelle. la proposta di legge “Rifiuti 2.0- modifiche alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152” per una virtuosa gestione dei prodotti e dei rifiuti originati da essi in un’ottica di sostenibilità ambientale e coesione sociale si colloca infatti in continuità con la proposta di revisione delle procedure di valutazione ambientale (VIA VAS e AIA), Atto Camera 2045, e parte anch’essa dalla necessità di adeguamento alle direttive e a principi comunitari più recenti, collocando la gestione dei rifiuti nel tessuto ambientale e sociale umano. vengono sviluppati in questa proposta i concetti di sostenibilità ambientale e di metodo dell’analisi del ciclo di vita (meglio conosciuto come life cycle assesment,  o con l’acronimo inglese LCA) già introdotti nell’AC 2045.

Attualmente  il criterio della “sostenibilità economica” della gestione dei rifiuti finisce col diventare un pretesto per non mettere in pratica tutte le possibili soluzioni di prevenzione e gestione ottimale: noi intendiamo introdurre una effettiva responsabilità estesa del produttore, introducendo, da subito, il principio della responsabilità condivisa fra tutti gli attori della filiera produttiva causa di un rifiuto.

In tale proposta di legge vengono istituiti i centri di ricerca e riprogettazione, che si dovranno occupare di studiare i prodotti e i processi industriali causa dei rifiuti ed eliminare gli errori che ne hanno causato la produzione.

Si dispone la separazione della raccolta dallo smaltimento, in quanto attualmente moltissime partecipate si occupano sia della raccolta che di smaltimento dei rifiuti, e tale circostanza pone queste ultime in uno stato di conflitto d’interesse, perché gestendo ad esempio, una discarica da utilizzare (e incamerando risorse da questo) tali aziende non hanno nessun interesse a spingere per la raccolta differenziata. allo stesso modo, e per lo stesso motivo, e’ necessario separare tutte le operazioni finalizzate alla prevenzione dei rifiuti da quelle legate alla gestione di essi, come indicato anche dalle linee guida europee. La presente proposta di legge, istituisce, altresì,  i centri di riparazione e riuso, dove i materiali in entrata in entrata non sono classificati come rifiuti.

Il Movimento 5 stelle intende richiedere al Governo di emanare criteri precisi di conteggio dei rifiuti per fare in modo che si sappia effettivamente quanti rifiuti vengono prodotti, anche per predisporre una rete di impianti di trattamento adeguata alle effettive esigenze, e non irrazionale e sovradimensionata come l’attuale;

La nostra proposta prevede obiettivi di prevenzione così come di riduzione della produzione dei rifiuti e contiene un aggiornamento degli obiettivi di raccolta differenziata.
Il vigente articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede obiettivi di RD fino al 2012, ma non ne ha fissati oltre questa data. Riteniamo opportuno inserire nel decreto in oggetto questi ulteriori e più ambiziosi obiettivi, almeno fino al 2025;

la proposta di legge in oggetto ha l’obiettivo di migliorare la terminologia e aggiornare le definizioni, attualmente nel Decreto legislativo 152/2006 sono presenti termini aleatori, come “condizioni ragionevoli”, “congruo termine” ed altre. Noi intendiamo sostituirli con dei termini oggettivi che non lascino spazio a interpretazioni.
Vogliamo anche aggiornare le definizioni contenute nelle “definizioni” di cui all’art.183 del citato dlgs 152/2006,  introducendo nuovi termini quali “riparazione”, “riprogettazione”, “residuo”, “catena (o filiera) produttiva”, “tariffa puntuale”, “obsolescenza programmata o pianificata”, “sottoriciclaggio”, “decostruzione o disassemblaggio”, “analisi del ciclo di vita” e “responsabilità estesa del produttore”.

La pianificazione nel settore della prevenzione e della gestione dei rifiuti mostra diverse lacune, una su tutte la mancanza di un efficiente coordinamento a livello nazionale (ricordiamo che in base all’ art. 117 della Costituzione la legislazione in materia di tutela ambientale è compito esclusivo dello Stato) col risultato che le regioni si trovano con dati di partenza sostanzialmente dissonanti l’una dall’altra, e ovviamente partire da dati non univoci non facilita alcun tipo di pianificazione.

Per questo si rende necessario introdurre obiettivi di pianificazione più precisi e stringenti, come ad esempio il piano di dismissione di inceneritori e discariche.

con la presente proposta di legge si intende, inoltre, introdurre il sistema del “vuoto a rendere”, al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi in vetro, plastica e alluminio destinati all’uso alimentare, coinvolgendo i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.

 

Art.1

                              (Modifiche all’art. 177 del dlgs 3 aprile 2006, n.152

  1. All’art.177 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      Il  comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La parte quarta del presente decreto prevede  misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse, migliorandone l’efficacia e prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, promuovendo l’occupazione sostenibile, in osservanza delle finalità perseguite dai documenti programmatici comunitari, con particolare riferimento alla “Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti” e dalle direttive sul tema, in particolare la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti  

b)      Al  comma 2, sono premesse le seguenti parole: “1. La prevenzione  e”

c)      Al comma 4 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente: “d) prevenendo ogni rischio per la salute umana, attraverso il monitoraggio e l’adozione di interventi finalizzati a ridurre il rischio di malattie collegate alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a cause di morbilità in rapporto di causalità con l’esercizio dell’impiantistica in ogni fase di gestione dei rifiuti.”

d)     Al comma 5,  dopo le parole: “in materia di” sono inserite le seguenti: “prevenzione e”.

e)      Al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Gli accordi, contratti di programma o protocolli d´intesa di cui al comma 5, sono soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei principi di trasparenza e totale accessibilità”.

 

Art.2

                              (Modifiche all’art. 178 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art.178 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      Al comma 1, dopo le parole: “fattibilità tecnica ed economica” sono inserite le seguenti: “e responsabilità estesa  del  produttore  del  prodotto”

b)      Dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“2. La gestione dei rifiuti è finalizzata a ricondurre il ciclo dalla produzione al consumo dei beni e dei servizi ad essi correlati nei limiti delle risorse naturali disponibili, attraverso l’eliminazione degli sprechi, massimizzando prioritariamente, la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei prodotti e dei componenti di essi, nonché il riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti ricomprende, altresì, la fase di ricerca sul rifiuto non riciclabile per la riprogettazione industriale di processo e di prodotto di esso al fine di ottenere prodotti smontabili e riciclabili.

  1. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 2, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali, nell’ambito delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui  alla Parte Quarta del presente decreto, adottano ogni opportuna azione per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini nelle scelte afferenti  il ciclo di prevenzione, trattamento e smaltimento dei rifiuti”

Art.3

(Modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. 1.      Dopo l’art.178 è inserito il seguente:

Art. 178.1
(Prevenzione del  conflitto d’interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti)
1. Al fine di prevenire i conflitti d’interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di  trattamento di essi , è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.

Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:

a)                raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze

b)               smaltimento, (ad esempio discarica) e il recupero di energia, nonché il  ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

  1. 2.      Con decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo economico e  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l’estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi a) e b) siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi.

 

 Art.4

(Modifiche all’art. 178-bis del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art. 178-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)      le parole “possono essere” sono sostituite, ovunque ricorra, con le seguenti: “adottano”

2)      la lett. a) è sostituita dalla seguente: “a) di gestione  dei  rifiuti  e dei rifiuti di imballaggio e  della  conseguente responsabilità  finanziaria dei produttori del prodotto o dell’imballaggio.  I  decreti  della  presente lettera sono adottati di concerto con il Ministro  dello  sviluppo economico e del Ministero  dell’Economia  e delle Finanze

3)      dopo la lett. b) è inserita la seguente: b-bis) di identificazione di sistemi di etichettatura da apporre sul prodotto che risultino per il consumatore univoci, chiari,  e immediati, al fine di consentire un agevole conferimento al sistema di raccolta.

  1. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine dell’immediata applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, i produttori di beni e di imballaggi di qualsiasi tipologia garantiscono la:
a)  copertura dei costi di riciclo, degli imballaggi o comunque delle materie che li compongono, ove non riutilizzabili

b)      l’indicazione in etichetta della percentuale di incidenza sul prezzo finale del suo impatto ambientale e di quello dell’ imballaggio utilizzato;

c)      la progressiva riduzione degli imballaggi nel rispetto delle norme di sicurezza per la vendita ed il trasporto delle merci.

  1. l comma 2, le parole “, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici“ sono soppresse

Art.5

                              (Modifiche all’art. 179 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)      dopo le parole: “risultato complessivo” sono inserite le seguenti: “valutato lungo il ciclo di vita di cui all’art. 179-ter”

2)      è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la praticabilità  economica non sia realizzabile, sono a carico dei soggetti appartenenti alle filiere produttive causa del rifiuto gli ulteriori oneri

          b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nel rispetto della gerarchia dei       rifiuti, di cui al comma 1, le opzioni tecniche all’interno delle singole priorità devono essere valutate e confrontate attraverso  l’analisi del ciclo di vita di cui all’art. 179-ter.

c)  Al comma 3, dopo le parole: “impatti complessivi” sono inserite le seguenti: “sull’ambiente”

d)  Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Con uno o piu` decreti del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le opzioni che garantiscano l’immissione sul mercato di materiali e prodotti concepiti in modo da ridurre il più possibile, in relazione alla loro realizzazione, nonché al riuso o allo smaltimento di essi , la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento nell’ottica della eco-progettazione di cui all’art.179-ter. Devono inoltre essere redatti programmi di prevenzione dei rifiuti basati sulle migliori pratiche, tenendo conto dell’analisi del ciclo di vita di cui all’art. 179-ter nelle decisioni sulle misure da adottare

e) Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)      Al comma 1 dopo le parole “le pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “supportate dai Centri di ricerca appositamente costituiti”

2)      La lett. b) è soppressa

3)      La lett. e) è sostituita dalla seguente: “e) L’utilizzo di metodologie di analisi del ciclo di vita di cui all’art. 179-ter quale strumento decisionale a supporto delle suddette attività.

f)       Il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui all’art.178, le misure dirette alla prevenzione dei rifiuti mediante riprogettazione e riparazione sono da preferirsi rispetto ai procedimenti di riciclaggio o altra forma di recupero di materia. Le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all´uso dei rifiuti come fonte di energia.

g)      Sopprimere il comma 7

Art.6

(Modifiche al  dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. Dopo l’articolo 179 sono inseriti i seguenti:

“Art. 179-bis

(Criteri di conteggio dei rifiuti)

  1. 1.      Entro il 31 Dicembre 2015,  con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le modalità  per il conteggio dei rifiuti urbani e di quelli speciali.
  2. 2.      Fino all’ entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,  non sono autorizzati nuovi impianti di smaltimento o di recupero di energia dai rifiuti.”

 

Art. 179-ter

(Analisi del ciclo di vita applicata all’eco-progettazione ed alla gestione dei rifiuti )

1. L’analisi del ciclo di vita ha le seguenti finalità:

a) supportare l’eco-progettazione e la redazione di programmi di prevenzione dei rifiuti basati sulle migliori pratiche

b) ridurre gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti;

c) evitare il trasferimento degli impatti ambientali da una fase all’altra del ciclo di vita;

d) assumere la scelta più idonea nell’ambito dei criteri di priorità di cui  all’art.179;

2. Con le finalità di cui al comma 1, l’analisi del ciclo di vita è effettuata conformemente a metodologie riconosciute a livello internazionale e validate da Centri di Ricerca al fine di comparare  l’efficacia  di materiali, prodotti, processi  ed opzioni tecniche alternative, tenuto conto delle linee guida emanate dall’ISPRA nell’ambito dell’attività di coordinamento degli stessi Centri di Ricerca.

3. Con le finalità di cui al comma 1,lett. b), l’analisi del ciclo di vita deve essere effettuata in accordo a specifiche metodologie sviluppate per il settore rifiuti (ad esempio Product Category Rules conformi alle norme internazionali ISO) e validate dai Centri di Ricerca che ne devono valutare l’effettiva applicabilità sul territorio nazionale.

Art. 179-quater

(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, in ogni Comune devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di riduzione in peso della produzione dei rifiuti solidi urbani, considerando come dato di partenza l’anno 2012:

a) almeno il dieci per cento entro il 31 dicembre 2015;

b) almeno il venti per cento entro il 31 dicembre 2018;

c) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2025;
d) almeno il cinquantacinque per cento entro il 31 dicembre 2035;
e) almeno il settanta per cento entro il 31 dicembre 2050.
2. Per quanto concerne gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti speciali si fa riferimento a quanto stabilito dal piano di prevenzione di cui all’art. 180. Dal raggiungimento dei suddetti obiettivi sono esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all’articolo 181, comma 1 lettera b)
3. Per i rifiuti alimentari, sia urbani che speciali, e’ fissato l’obiettivo di riduzione in peso del 30% entro il 31 Dicembre 2025. Il Ministero dell’ Ambiente, con uno o più decreti da emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione  fissa le linee guida per la preparazione del piano di prevenzione dei rifiuti alimentari, massimizzando il riciclaggio di materia, nonché il mantenimento della sostanza organica e della fertilità dei suoli. Ove sia trascorso inutilmente il termine di cui al presente comma, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano implementano, in ogni caso, nell’ambito dei piani regionali di cui all’ articolo 199 del presente decreto, idonee misure tese ad ottemperare quanto previsto dal presente comma.

4. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comune può richiedere al Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma, il Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che preveda :

a) le modalità e le misure attraverso le quali il Comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Le predette modalità non possono consistere in compensazioni comparative in relazione agli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la percentuale di riduzione dei rifiuti urbani che il Comune richiedente si obbliga ad effettuare.

5. L´accordo di programma di cui al comma 4 può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il Comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla Parte Quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell´adempimento degli obblighi assunti nell´ambito dell´accordo di programma e prevedere una disciplina per l´eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

6. Il Sindaco e’ responsabile del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

7. Le regioni, previa intesa con il Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riduzione.

Art.7

                              (Modifiche all’art. 180 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art.180 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      Al comma 1, dopo le parole “le iniziative” sono aggiunte le parole “di cui al presente articolo sono attuate in via prioritaria rispetto alle fasi riguardanti la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 e”

b)      Al comma1, dopo la lett. d) sono aggiunte, infine, le seguenti: “d) l´attuazione dei decreti di recepimento della direttiva 2010/75/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell´inquinamento;
e) le attività di informazione e formazione, la costituzione e il sostegno dei centri di ricerca e dei centri di riparazione e riuso;

  1. Al comma 1-bis, dopo le parole e del Mare” sono aggiunte le seguenti: “ sentito il parere dell’ISPRA,” e dopo le parole “prevenzione dei rifiuti” sono aggiunte le seguenti: “ivi compresi gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e i rifiuti alimentari”
  2. Il comma 1-ter. è sostituito dal seguente. “  Il programma di cui al comma 1-bis stabilisce gli obiettivi di prevenzione
  3. Dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: “2. Ogni produttore di beni o di imballaggi deve rispettare, prima dell’immissione in commercio di essi, i seguenti principi:

1)      prevenzione nella produzione di rifiuti e di imballaggi;

2)      aumento della durevolezza del bene;

3)      scomponibilità del bene ai fini del corretto riuso e riciclaggio;

4)      minimizzazione dell’utilizzo di materiali e componenti difficilmente riciclabili;

5)      preferenza nella scelta dei materiali all’utilizzo di materie prime seconde riciclate;

6)      indicazione separata nel prezzo finale del costo della sua impronta ambientale e del costo dell’imballaggio

 

Art.8

                              (Modifiche all’art. 181 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

      1. All’art. 181 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare individua i criteri  per promuovere il riciclaggio di alta qualita` e soddisfare i necessari obiettivi qualitativi e quantitativi per i diversi settori del riciclaggio.Le regioni, per quanto di competenza, ne regolamentano l’attuazione. I comuni o i consorzi di scopo fra comuni, opportunamente istituiti al fine di razionalizzare i costi della raccolta differenziata e ottimizzare le filiere produttive del riciclaggio provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall´articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica, frazione organica, e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

1) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica, frazione organica e vetrosara` aumentata complessivamente almeno al 90% in termini di peso;

2) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell´elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 95 per cento in termini di peso”.

b)         al comma 4 sono soppresse  le seguenti parole: “, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico  e ambientale”

c)                     il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero di materia e` ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell´Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell´articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il recupero di materia, privilegiando il principio di prossimità in relazione alla zona di produzione dei rifiuti, tenuto conto del minor impatto ambientale.

 

Art.9

(Modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. Dopo l’art.181-bis sono aggiunti i seguenti:  

Art. 181-ter

 (Obiettivi di riciclaggio)
1. Sono stabiliti i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dall’ art. 11 comma 2 della Direttiva 2008/98/ce:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso.
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno al 70 % in termini di peso;

d) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno all’85 % in termini di peso.
e) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno all’ 85% in termini di peso;

f) entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 95 % in termini di peso.

 

Art. 181-quater

(Recupero di energia dai rifiuti)

1. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria , le disposizioni di cui al comma 2 si applicano nel caso in cui siano soddisfatti tutti i requisiti di cui agli articoli 180, 180 -bis e 181 del presente decreto. Non sono autorizzati impianti di recupero di energia da rifiuti ove non siano raggiunti gli obiettivi di prevenzione di cui all’art. 180, di riduzione di cui all’articolo 179-quater, di riciclaggio di cui all’articolo 181-ter e di raccolta differenziata di cui all’articolo 205.
2. Il recupero, inteso quale trattamento diverso dal riciclaggio di cui all’art.183, comma 1, lett. u), ad esempio il recupero di energia dai rifiuti, e’ ammesso esclusivamente nel caso in cui:
a) sia dimostrata l’impossibilita’ di procedere ad ulteriore selezione e recupero di materia;
b) sia dimostrato il maggior impatto ambientale di ogni altra azione, tenuto conto del calcolo di cui all’articolo 179-ter
c) sia dimostrato il minor rischio per l’ambiente e/o per la salute rispetto alle alternative disponibili.”

 

Art.10

(Modifiche all’art. 182 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art. 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      il comma 1 è sostituito dal seguente: “Lo smaltimento dei rifiuti e´ effettuato in condizioni di sicurezza tali da non creare pregiudizio all’ambiente e danno o rischio di danno alla salute pubblica, e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica di esperire le operazioni di recupero di cui all´articolo 181. Ove le operazioni di recupero di un particolare rifiuto non siano economicamente vantaggiose, il produttore del prodotto causa del rifiuto, e più in generale, ogni soggetto coinvolto lungo l’intera catena economica legata a quel prodotto, ha la responsabilità finanziaria dei costi di smaltimento, in ossequio all’ art. 178-bis del presente decreto”. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l´applicazione in condizioni tecnicamente valide nell´ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale”.

b)      Al comma 2 dopo le parole “di recupero” sono aggiunte le seguenti: “ di materia”

c)      Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in tema di prevenzione integrata dell’ inquinamento (IPPC) la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico”.

d)     Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, i nuovi impianti di smaltimento tramite incenerimento o conferimento in discariche, ovvero gli ampliamenti di quelli esistenti, possono essere autorizzati solo ove sussista , in base ai criteri di conteggio stabiliti dal decreto di cui all’ art. 179-bis comma 1, una effettiva esigenza non diversamentesuperabile, e solo ove siano stati raggiunti gli obiettivi  di prevenzione di cui all’art. 180, di riduzione di cui all’articolo 179-quater, di riciclaggio di cui all’articolo 181-ter, nonché di raccolta differenziata di cui all’articolo 205.”

 

Art.11

(Modifiche all’art. 182-bis del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art. 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell’ impatto ambientale e sanitario del riciclaggio, considerato lungo tutte le operazioni nelle quali il processo si svolge  al fine di:

a)      permettere la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della oggettiva necessità di eventuali impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

b)      utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell´ambiente e della salute pubblica.

1-bis. : lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti non differenziabili e non riciclabili sono attuati  con il ricorso ad una rete nazionale di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell’ impatto ambientale e sanitario dello smaltimento, considerato lungo tutte le operazioni nelle quali il processo di smaltimento si svolge al fine di:

1)      permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti non riciclabili e non differenziabili in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità accertata di eventuali impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

2)      utilizzare i metodi e le tecnologie più  idonei a garantire un alto grado di protezione dell´ambiente e della salute pubblica

b)      al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo le parole: “delle regioni” sono inserite le seguenti: “o delle popolazioni interessate dalla presenza di impianti di incenerimento, in base alle disposizioni di legge sulla partecipazione del pubblico, siano essi organizzati o meno in comitati, associazioni o altri enti”.
  2. Le parole “può essere limitato l´ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori o coinceneritori classificati come impianti di recupero,” sono sostituite dalla seguenti: “può essere vietato  l´ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori o coinceneritori”

Art.12

(Modifiche all’art. 183 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art.183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 1, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: “e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici ai fini dell´utilizzo in sito del materiale prodotto;”

b)      al comma 1, è soppressa la lett. cc)

c)      al comma 1, la lett. ff) è sostituita dalla seguente: “ff) “digestato”: rifiuto prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti urbani, rifiuti di origine animale o vegetale le cui operazioni di riciclo sono adottate nel rispetto di requisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali”

d)     al comma 1, lett. u), sono soppresse le seguenti parole: “o  per  altri  fini”

e)      al comma1, sono aggiunte, in fine , le seguenti:

f)       “rr) “riparazione” : processo industriale e/o artigianale che ripristina in un oggetto la sua funzione originaria, prevenendone la trasformazione in rifiuto.
ss) “riprogettazione” : processo che comporta lo studio dei materiali e/o delle sostanze residue, a valle di tutte le operazioni di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero di materia, mirato ad individuare le criticità e le caratteristiche che sono state causa della loro trasformazione in rifiuto al fine di perseguire una migliore progettazione industriale.

g)      tt) “residuo” : qualsiasi oggetto o sostanza rimanga a valle di tutti i trattamenti di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riparazione, riciclaggio o altre forme di recupero.
uu) “catena produttiva” : filiera formata da più soggetti atti alla produzione e distribuzione di un determinato prodotto o categoria di prodotti.
vv) “tariffa puntuale”: La tariffa puntuale è quella in cui il corrispettivo è rapportato alla quantità e alla qualità misurate dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza, ove per utenza si intende la persona o il processo produttivo fisicamente produttore dei rifiuti

h)      zz) “obsolescenza programmata o pianificata”:  pratica commerciale basata sullo studio del ciclo di vita di un prodotto con l’obiettivo di renderne l’utilizzo intenzionalmente limitato a un periodo prefissato al fine di preordinare l’entrata nel mercato di un modello nuovo
Aaa) “sottoriciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero in cui i materiali recuperati dai rifiuti, o altri materiali di scarto,  sono trattati per ottenere nuovi materiali o prodotti inferiori, per qualità, o caratteristiche tecniche rispetto a quelli di provenienza, o comunque per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze per  fini diversi rispetto alla loro funzione  originaria. Non include il  recupero  di energia ne’ il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
Bbb) “Decostruzione o disassemblaggio”: processo inverso rispetto a quello di costruzione. tramite il quale è possibile risalire alle singole parti o componenti di un oggetto complesso, anche attraverso il semplice smontaggio, senza che si verifichino rotture o perdite di funzionalità di ciascuna delle singole parti.

i)        Ccc)L’analisi del ciclo di vita (o Life Cycle Assessment, LCA) è  un procedimento di valutazione dei carichi energetici ed ambientali relativi ad un processo od un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente secondo le norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044. La valutazione include l’intero ciclo di vita del processo o attività, in particolare comprendendo l’estrazione ed il trasporto delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale.
Ddd) responsabilita’ estesa del produttore: la responsabilità operativa e/o finanziaria del produttore nei confronti del prodotto estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo ai sensi dell’art.178-bis”

 

                                                                                                 Art.13

(Modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. Dopo l’art.183 è inserito  il seguente:

Art. 183-bis

(Raccolta separata di specifiche tipologie di rifiuto)

1. Nell’ambito delle operazioni di raccolta  di cui all’art.183, comma 1, lett. o) 1, le regioni e le province autonome, i comuni e i loro consorzi di scopo, ciascuno per le proprie competenze e nell´ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

a)      la raccolta separata domiciliare dei rifiuti organici

b)      la raccolta domiciliare separata della carta e cartone

c)      la raccolta domiciliare separata del vetro

d)      la raccolta domiciliare separata di alluminio e acciaio

e)      la raccolta domiciliare separata delle plastiche

f)       la raccolta separata dei rifiuti pericolosi

g)      la raccolta separata dei RAEE

h)      la raccolta separata dei medicinali scaduti

i)        la raccolta separata dei rifiuti ingombranti

 

 Art.14

(Modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. Dopo l’art. 185 è inserito il seguente:

All’art. 185-bis.
(Compostaggio sul luogo di produzione, o autocompostaggio)

  1. 1.      Dal 1° gennaio 2015 gli scarti vegetali di origine domestica, agricola, artigianale, industriale, non contaminati da sostanze pericolose, oggetto di autocompostaggio finalizzato alla produzione di ammendante o comunque riutilizzato come materia sul luogo di produzione o nelle pertinenze di esso, non sono classificati come rifiuti e pertanto non sono soggetti all’applicazione della Parte Quarta del presente decreto.
  2. 2.       I Comuni, le Regioni e gli altri enti coinvolti nella gestione dei rifiuti, promuovono  l’autocompostaggio ai sensi della gerarchia fissata dalla direttiva europea 2008/98/CE, e mettono in atto un sistema di tariffazione premiale per chi previene, attraverso il compostaggio, il conferimento della frazione organica nel sistema dei rifiuti.
  3. 3.      I Comuni, anche in forma associata fra loro, e/o in collaborazione con gli agricoltori locali , anche coinvolgendo le loro associazioni, mettono a punto un servizio di triturazione degli sfalci e delle potature al fine di utilizzarle nella produzione di compost di qualità di cui all’art. 183, comma 1, lett. ee)  o in pratiche per la salvaguardia della fertilità dei suoli
  4. 4.      E’ in ogni caso vietata la combustione, anche in piccola quantità e sul posto, di sfalci e potature. E’ compito dei comuni adeguare i loro regolamenti in tal senso entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione e fissare adeguate sanzioni amministrative per i trasgressori.
  5. 5.      Fino alla data di cui al comma 1, i Comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all’aperto, in tutti i casi ove sussistano condizioni metereologi che sfavorevoli ovvero ci siano rischi per la salute umana o per l’ambiente.

 

Art.15

(Modifiche all’art. 189 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. 1.      All’art.189 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      Al comma 1, le parole: “alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, secondo le modalità previste  dalla  legge  25  gennaio 1994 n. 70,” sono sostituite dalle seguenti: “al catasto dei rifiuti di cui al presente articolo”

b)      Al comma 3, alla lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti: “,comunicando le quantità di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi”

c)      Al comma 3, alla lett. d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, suddivisi in relazione alle operazioni di recupero effettuate”

d)     Al comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all´elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter,commi 1 e 2 e art. 189 comma 3 ed alla successiva trasmissione, rendendoli disponibili anche in forma disaggregata su base comunale, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all´invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L´Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) raccoglie annualmente i dati e ne assicura la pubblicità e la più agevole consultabilità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

 

Art. 16

(Modifiche all’art. 191 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art. 191,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 2 le parole: un congruo termine” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

b)      al comma 2, sono, aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ fatte salve ulteriori iniziative di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.”

c)      Al comma 4 è soppresso il secondo periodo

 

Art.17

(Modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. Dopo l’art.192 è inserito il seguente:

“Art. 192-bis

(Divieto di smaltimento e di recupero di energia dai  rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati).
1. Dal 1° gennaio 2020 i rifiuti, o frazioni di essi, preparabili per il riutilizzo o riciclabili, comprese le biomasse non contaminate e compostabili, i rifiuti solidi urbani non selezionati e/o il loro residuo non possono essere sottoposti ad operazioni di smaltimento, nonché ad ogni operazione di recupero di energia dai rifiuti.”

 

Art.18

(Modifiche all’art. 195 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art.195, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      alla lett. e) la parola “generali” è soppressa

b)      alla lett. f) è soppressa

c)      alla lett. o) le parole: “efficacia ed economicità” sono sostituite dalle seguenti: “efficacia e sostenibilità ambientale”

d)     alla lett. q) è  soppressa le seguente parola: “urbani”

  1. All’art.195, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      alla lett. e),  primo periodo,  sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “, nel rispetto del principio secondo cui il produttore che dimostri di aver gestito autonomamente i propri rifiuti non è tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti urbani

b)      la lett. i) è sostituita dalla seguente. “i) l´individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali possono essere smaltiti in discarica, a valle di ogni possibile operazione di selezione e recupero;

      3. All’art.195, comma 5, dopo le parole: “rifiuti” sono inserite le seguenti: “, bonifiche e rischio   di danno ambientale”

 

Art.19

(Modifiche all’art. 196 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art.196, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo la lett. a) è inserita la seguente. “a) bis l’analisi merceologica dei rifiuti condotta tenuto conto delle caratteristiche territoriali “

b)      la lett. b) è sostituita dalla seguente: b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti in base alla loro di provenienza, quali scarti alimentari, verde e sfalci, plastiche, vetro, carta e cartone, RAEE, rifiuti pericolosi, metalli, legno, ingombranti, e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti”;

c)      la lett. i) è sostituita dalla seguente: “i) la promozione della corretta gestione dei rifiuti”;

d)     la  lett. l), è sostituita dalla seguente: “ l) l´incentivazione alla prevenzione e alla  riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero di materia dagli stessi;

 

Art.20

(Modifiche all’art. 197 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art.197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 2 le seguenti parole. “possono avvalersi, mediante apposite convenzioni,” sono soppresse

b)      al comma 5, le parole: “ le  imprese  che  raccolgono  e trasportano  rifiuti  a titolo professionale” sono sostituite dalle seguenti. “le imprese che raccolgono, commerciano, smaltiscono, riciclano, recuperano e trasportano rifiuti a titolo professionale”

 

                                                                                                                                                       Art. 21

(Modifiche all’art. 198 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      Al comma 1, primo periodo, le parole: “ed assimilati” sono soppresse.

b)      Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:” Sino all´inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall´Autorità d´ambito ai sensi dell´articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all´articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

c)      Al comma 2, le parole. “principi di trasparenza, efficienza, efficacia  ed economicità sono sostituite dalle seguenti: “principi di trasparenza, efficienza, efficacia e sostenibilita’ ambientale”

d)     Al comm2, lett. c) le parole: “ed assimilati” sono soppresse

e)      Al comm2, lett. e) dopo le parole. “le forme di” sono inserite: “prevenzione,”

f)       Al comma 2, lett. g) dopo le parole: “secondo i criteri” sono inserite le seguenti”  e le limitazioni”

g)      Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d’ambito , e alle altre autorità competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. Le medesime informazioni devono essere rese facilmente accessibili e consultabili da parte del pubblico.

h)      Dopo il comma 4 è inserito il seguente: “5. I comuni sopra i 15.000 abitanti elaborano un piano comunale di prevenzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della presente parte quarta. I comuni sotto i 15.000 abitanti possono adempiere agli obblighi di cui al presente comma anche in forma associata con i comuni confinanti.

Art.22

(Modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. Dopo l’art.199 sono inseriti i seguenti:

“Art. 199-bis

(Rete nazionale di impianti di smaltimento e piano di dismissione di inceneritori e discariche).

  1. 1.      Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del piano nazionale di prevenzione di cui all’articolo 180, dei dati aggiornati di produzione dei rifiuti, dei Piani regionali di cui all’articolo 199, dei criteri di conteggio dei rifiuti fissati con decreto di cui all’articolo 179 bis, comma 1, è individuata sul territorio nazionale l’attuale capacità complessiva di trattamento di impianti di incenerimento, coincenerimento e  discariche di rifiuti urbani e speciali, e l’eventuale fabbisogno nazionale di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. Ove la capacita’ di tali impianti risulti superiore al fabbisogno effettivo, entro  dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente disposizione, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio  e del  mare,  predispone un piano di dismissione progressiva degli impianti di cui al presente articolo, a partire da quelli che producono un maggiore impatto sull’ambiente e sulla salute.  Tale elenco di impianti viene aggiornato almeno ogni ventiquattro mesi.
  2. 2.      Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 182, fino all’adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento, anche se con recupero energetico, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.
  3. 3.      Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione è vietato procedere all’utilizzo di ceneri e incombusti derivanti da impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici, che dovranno essere smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le normative vigenti in materia.

 

Art.199-ter

(Disposizioni urgenti per l’individuazione di una rete nazionale adeguata di impianti per il riutilizzo

e  per il riciclaggio dei rifiuti).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 195, comma 1, lett.f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua nel territorio nazionale gli impianti ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonchè ogni altro altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d’ambito ove siano poste in essere operazioni a freddo di recupero di materia dai rifiuti. Gli  impianti di cui al presente comma costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell’ambiente.

2. I termini previsti per l’espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.

3. Con il decreto di cui al comma 1, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire i progressivi obiettivi di riciclaggio di cui all’art. 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali”.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui ai commi 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.

 

Art.23

(Modifiche all’art.205 del  dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art.205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole: “ambito territoriale  ottimale” sono sostituite dalla seguente: “Comune”

al comma 1, dopo la lett. c) sono inserite le seguenti:

“d) almeno il settantacinque per cento entro il 31 dicembre 2016;

e) almeno l’ ottantacinque per cento entro il 31 dicembre 2020;

f) almeno il novantacinque per cento entro il 31 dicembre 2025

b)      al comma 3, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: quaranta”

c)      dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “6. Le regioni, previa intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare possono stabilire percentuali di raccolta differenziata superiori.”

 

Art.24

(Modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. Dopo l’art.206-bis, sono inseriti i seguenti:

“Art. 206-ter
(Centri per la riparazione e il riutilizzo)

1. Sono istituiti i centri per la riparazione e il riuso al fine del riutilizzo di prodotti e di componenti di prodotti esclusi dal circuito della raccolta differenziata domiciliare, di cui è ancora possibile il riutilizzo integrale o delle singole parti anche attraverso processo di riparazione. Entro il 31 dicembre 2016 è realizzato almeno un centro di riparazione e riuso, ogni 30.000 abitanti. I prodotti conferiti ai centri per la riparazione e il riutilizzo non sono classificati come rifiuti.

2. I centri per la riparazione e il riuso sono gestiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi di scopo, con personale interno, e i proventi da essi derivanti restano in capo al Comune o consorzio di scopo.
3. Ai prodotti in ingresso ed in uscita dal Centro sono garantite agevolazioni fiscali.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie

disponibili a legislazione vigente da utilizzare per le agevolazioni fiscali di cui al comma 3.
Art. 206-quater:
(Istituzione del Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti
1. E’ istituito il centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti. Il Centro provvede:

a) all’analisi merceologica dei rifiuti.

b) all’analisi delle attività industriali, commerciali, gestionali e comportamentali che determinano la produzione del rifiuto lungo tutto il ciclo di vita valutato in accordo all’Art. 179-ter.

c) all’individuazione di modelli alternativi che eliminano o riducano la produzione del rifiuto e la loro promozione lungo la filiera produttiva.

d) alla definizione di criteri di eco-progettazione di prodotti anche in un’ottica di durabilità degli stessi.

e) La creazione di una banca dati pubblica dove siano rese disponibili le buone pratiche di gestione dei rifiuti, separatamente per classe merceologica e caratteristiche territoriali.
f) la formazione dei cittadini e degli amministratori pubblici e dei rappresentanti privati in materia di gestione dei rifiuti.
g) l’ideazione di campagne di sensibilizzazione e informazione tese alla prevenzione dei rifiuti e alla diffusione di buone pratiche di gestione degli stessi.
h) l’ideazione e la diffusione di campagne di contrasto al fenomeno dell’obsolescenza programmata.
i) la definizione entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, anche in collaborazione con enti privati o pubblici, della “regola d’arte” nella progettazione sostenibile dei prodotti e dei processi produttivi.

l) vigilanza sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

m) provvede all´elaborazione ed all´aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d´azione, nonché alla definizione ed all´aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l´elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
n) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all´articolo 225
o) verifica l´attuazione del Programma generale di cui all´articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
p) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità  di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
q) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
r) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il centro di ricerca di cui al comma 1, e’ articolato in divisioni territoriali su base regionale o interregionale e distaccamenti locali. I distaccamenti locali sono calcolati sulla base del numero di consorzi di scopo fra comuni. Le divisioni regionali o interregionali sono così distribuite:
due per Piemonte, Liguria e valle d’Aosta;
due per la Lombardia;
due per Veneto, Friuli e province autonome di bolzano e trento;
una per l’Emilia Romagna;
una per Umbria, Marche e Toscana;
due per il Lazio;
una per Abruzzo, Molise e Puglia;
una per la Campania;
una per Calabria e Basilicata;
una per la Sicilia;
una per la Sardegna.
3. Il consiglio di amministrazione  di ognuna delle articolazioni regionali o interregionali del centro di ricerca è formato da cinque membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati, attraverso selezione pubblica, indetto con decreto del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con le regioni interessate.

 

Art. 25

(Modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n.152)

1. Dopo l’articolo 219, è inserito il seguente:

«Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare)

  1. 1.      Al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi destinati all’uso alimentare, è istituito il sistema del «vuoto a rendere», che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.
  2. 2.      Il sistema del «vuoto a rendere» si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all’articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all’uso alimentare:

a)      le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all’uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b)      le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

c)      le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

  1. 3.      Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l’applicazione del sistema del «vuoto a rendere» anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.
  2. 4.      I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all’uso alimentare, individuati ai sensi dell’articolo 2, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata «filiera» costituita attraverso un consorzio, un’associazione temporanea d’imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all’intero ciclo di vita del manufatto.
  3. 5.      Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all’adesione di tutti gli operatori economici interessati.
  4. 6.      Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell’etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell’etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
  5. 7.      I produttori degli imballaggi riutilizzabili di cui al comma 1 dell’articolo 2 destinano alla filiera almeno il 20 per cento degli imballaggi da essi immessi al consumo.
  6. 8.      Gli aderenti alla filiera che acquistano imballaggi da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore.
  7. 9.      Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi del comma 5.
  8. 10.  L’importo della cauzione di cui al comma 5, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera.
  9. 11.  I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all’acquisto di valore almeno equivalente.
  10. 12.  Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del «vuoto a rendere» usufruiscono di una riduzione nella tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni in base ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  11. 13.  La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di adesione alla filiera.

 

Art.26

(Modifiche all’art.238 del dlgs 3 aprile 2006, n.152)

  1. All’art.238 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “1. Chiunque produca rifiuti urbani, e´ tenuto al pagamento di una tariffa.”

b)      Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Salvo quanto previsto dal comma 4, la tariffa per la gestione dei rifiuti e´ esclusivamente commisurata alle quantità e qualità di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza.

c)       Al comma 3,  sono apportate le seguenti modificazioni:

1)      Al primo periodo, le parole: “dalle Autorità d’Ambito” sono sostituite dalle seguenti: “dai Comuni”.

2)       Al secondo periodo, la parola: “urbani” è soppressa.

d)     Al comma 4, dopo la parola. “quantità” sono inserite le seguenti: “e alla qualità”

e)      Al comma 5, le parole: “Le Autorità d´ambito”sono sostituite dalle seguenti: “i comuni o loro consorzi”

f)       Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: “7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per gli utenti, proporzionali alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti”

g)      Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)      la parola: “assimilati” è soppressa.

2)      la parola: “recupero” è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: “riciclaggio”

 

 

 

 

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